Martedì 17 Gennaio 2012 00:00
Michele D'Apote

Dal forum di Sicurezza sul Lavoro 626 foggia:
Buongiorno a tutti,
sono stata informata riguardo la emissione da parte dei vigili del fuoco di linee per l'aggiornamento della formazione antincendio. Per quanto infatti il decreto legge non preveda un obbligo ad aggiornare i corsi di formazione (fascia di rischio media) queste linee guida dovrebbero prevedere un aggiornamento credo triennale.
Le sto cercando on line ma senza risultato!
Qualcuno può per favore aiutarmi?
Grazie a tutti!
Buona giornata,
Ambra
Ciao Ambra,
La circolare a cui ti riferisci è la prot. n. 12653 del 23 febbraio 2011 – “Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08). Corsi di aggiornamento”.
Questo documento scaturisce dalla necessità di colmare una lacuna normativa: l’art. 37 comma 9 del .Lgs. 81/08, introduce infatti un obbligo di aggiornamento della formazione antincendio, non stabilendo però la periodicità di tali incontri, né la loro durata e il contenuto dei corsi:
“9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”
Questo documento non può quindi essere classificato coma una fonte normativa (infatti l’abbiamo inserita nell’area download
Ultimo aggiornamento ( Venerdì 20 Gennaio 2012 13:00 )
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Domenica 08 Gennaio 2012 22:48
Michele D'Apote
Lo scorso 21 dicembre la Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome ha approvato due importanti schemi di accordo sulla formazione di RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti:
1): schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell' art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti di RSPP;
2) - schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
La maggiore novità del primo accordo è l'aver disciplinato la durata dei corsi per datori di lavoro - RSPP secondo una classificazione del rischio dell'attività lavorativa in tre livelli: Basso, Medio, Alto, per cui, come già avviente per i moduli "B" (art. 32 del D.Lgs. 81/08), a breve anche i corsi per RSPP ex art. 34 avranno una durata correlata al rischio, quindi al macrosettore ATECO di appartenenza dell'impresa. La durata dei corsi aumenta pertanto da 16 ore a, rispettivamente, 16, 32, 48 ore, secondo il rischio sia basso, medio od elevato, con un numero massimo di ore di assenza pari al 10 %.
Da questo punto di vista, si ha finalmente un corso per datori di lavoro - RSPP analogo a quello che devono svolgere i soggetti RSPP - non datore di lavoro, seppure con durata pari - per grosse linee a circa un terzo rispetto ai corsi frequentati da quest'ultima categoria di responsabili del servizio di prevenzione e protezione. E' quindi encomiabile la previsione di corsi di maggiore durata per gli RSPP - datori di lavoro chiamati ad operare in contesti lavorativi caratterizzati da un rischio maggiore, seppure sarebbe auspicabile estendere questa novità ai corsi per RLS, che continuano ad avere una durata di 32 ore indipendentemente dal settore lavorativo in cui opera questa figura.
La tabella macrosettore ATECO - durata corsi è contenuta nell'allegato 2 dell'Accordo, integralmente riportato nell'area download di questo sito, scaricabile liberamente e gratuitamente previa registrazione.
L'Accordo del 21 dicembre stabilisce inoltre (non si sa bene perchè) che i formatori degli RSPP - datori di lavoro debbano avere un'esperienza almeno triennale, quindi superiore a quella prevista per formare gli RSPP non datori di lavoro (due anni), corsi, questi ultimi, che garantiscono una formazione migliore e maggiore. Come dire (mi si consenta un esempio forse un pò eccessivo) che per insegnare negli istituti superiori occorre la laurea specialistica, e per insegnare nelle università basta quella triennale...
Fino alla pubblicazione in gazzetta ufficiale restano validi i percorsi formativi per RSPP - datori di lavoro attualmente in essere.
Il secondo accordo disciplina la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, stabilendo finalmente (!) durata e contenuto di questi corsi, e regolando la frequenza dei corsi in E- learning. Anche qui sono stati finalmente fissati alcuni punti di importanza notevole, come i requiiti dei formatori e dei soggetti autorizzati ad organizzare i corsi. Evitiamo di ripetere pedissequamente il contenuto degli accordi che sono una tantum chiarissimi e sintetici, ed agevolmente scaricabili, per rimandarvi direttamente al testo degli stessi:
(Si consiglia di fare preventivamente il login o registrarsi per accedere direttamente ed in modo più agevole ai files):
Scarica: Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione degli RSPP Datori di lavoro ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 81/2008
Scarica: Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti
Corsi sicurezza sul lavoro in aula a Foggia: vedi prossimi corsi
Ultimo aggiornamento ( Martedì 10 Gennaio 2012 15:03 )
Lunedì 07 Novembre 2011 21:52
Michele D'Apote
A differenza di altri Paesi europei, il nostro impianto normativo prevenzionistico non ha mai contenuto disposizioni facenti espresso riferimento agli ambienti confinati. Questo termine, infatti non compare nel cd. “Testo Unico”, che disciplina in modo più lato, nel Titolo II “Ambienti di lavoro”, all’articolo 66, i “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”. Le disposizioni in argomento vietano l’accesso dei lavoratori in “pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili”, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
Dalla lettura del testo normativo si evince che il D.Lgs. 81/08 pur disponendo in materia di sicurezza sul lavoro per questi particolari ambienti, non dà una definizione degli stessi dal punto di vista costruttivo: l’articolo 66 ne elenca alcuni, e, consentendo un’estensione analogica dell’applicazione della norma ad altri siti non precisati (“e simili “) condiziona l’applicabilità della stessa alla possibilità che possano esservi rilasciati gas deleteri.
In argomento, un mio articolo pubblicato recentemente su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro illustra le novità introdotte in materia dalla nuova norma, anche effettuando una comparazione con la legislazione antinfortunistica vigente in materia di spazi confinati in altri Paesi, Europei ed extraeuropei.
L'articolo è scaricabile dal sito della casa editrice EPC (consulta rivista online) previo abbonamento, oppure da questo sito, previa registrazione o effettuazione del login:
Download articolo: Ambienti confinati, le nuove norme per proteggere i lavoratori
Ultimo aggiornamento ( Giovedì 12 Gennaio 2012 22:40 )
Martedì 15 Novembre 2011 14:50
giuseppe russo

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 8 novembre 2011 è stato pubblicato il Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs. 81/08 (DPR 117/2011).
Il provvedimento è entrato in vigore il 23 novembre 2011.
La norma potrebbe essere classificata come norma "imperfetta" secondo il diritto romano: non contiene infatti alcuna previsione sanzionatoria, quindi ad eventuali comportamenti omissivi, ad esempio la mancata nomina da parte del datore di lavoro, del proprio rappresentante - nuovo attore della sicurezza introdotto dal dpr- non è possibile comminare alcuna sanzione !!
Per scaricare il dpr 117/2011 è necessario effettuare preventivamente il login, o registrarsi.
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 09 Gennaio 2012 22:17 )
Sabato 23 Aprile 2011 14:49
Michele D'Apote
(da: iL medico competente. blogspot, DOTT. CRISTIANO RAVALLI )
Confronto-Scontro tra R.S.P.P. e Medico Competente sul Rischio Chimico e Cancerogeno
L'utilizzo di algoritmi e sofwares di valutazione del rischio chimico potrebbero non tener conto di alcuni fattori che invece il medico competente, nell'ambito della collaborazione alla valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lvo 81/08, dovrebbe sottolineare.
Prendo spunto da un confronto avuto con un R.S.P.P. con il quale collaboro per una valutazione dei rischi mirata all'utilizzo di fitofarmaci per la manutenzione del verde e olii lubrificanti per la manutenzione di macchine per la manutenzione del verde.
L'applicazione di un algoritmo tramite software stabilisce che il rischio chimico derivante dall'utilizzo sporadico di fitofarmaci e l'attività di manutenzione delle macchine da parte di un meccanico si può definire irrilevante per la salute e basso per la sicurezza e quindi non occorre attivare la sorveglianza sanitaria.
Leggendo però le schede di sicurezza si evidenzia come alcuni prodotti (sia fitofarmaci che olii minerali) presentino la frase di rischio R43 (sensibilizzante). Siamo in presenza quindi di composti che, in soggetti predisposti, potrebbero generare sensibilizzazione e manifestazioni allergiche sia cutanee che respiratorie.
Proprio per la pericolosità intrinseca di questi prodotti, indipendentemente dalle quantità utilizzate, il medico competente non può accettare che il rischio venga definito irrilevante per la salute perchè ci troviamo di fronte a meccanismi NON dose dipendenti: anche poche molecole, in un soggetto predisposto, possono determinare effetti anche gravi.
La soluzione trovata dall'R.S.P.P. è stata definire comunque il rischio chimico irrilevante ma di chiosare la relazione con la frase "nonostante il rischio chimico
Ultimo aggiornamento ( Domenica 24 Aprile 2011 06:30 )
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Mercoledì 03 Agosto 2011 11:28
carmela
La valutazione del rischio chimico e cancerogeno nel comparto legno.
autore: dott. Giampaolo Gori, dipartimento di medicina ambientale e sanità pubblica, università di Padova.
Un interessante e completa presentazione in 92 pagine, inerente la valutazione del rischio chimico e cancerogeno nel comparto del legno. Il documento si presta particolarmente per essere utilizzato in contesti formativi del personale impiegato nel settore, ma anche quale strumento di formazione personale per consulenti, RSPP, RL, Medici Competenti.
Particolarmente interessante la trattazione dei prodotti chimici impiegati nel settore, come collanti, vernici ecc. Fra questi, una trattazione sull'impiego delle colle acetiliche e della Formaldeide (FA), classificato come cancerogeno dall' UE; (l'ACGIH la classifica invece come A2). Illustrati i corretti metodi di campionamento delle polveri di legno e della formaldeide.
Quest'ultima sostanza, sorprendemente usata anche in molti cosmetici (lo sapevate ?) continua a rilasciare esalazioni potenzialmente pericolose per la salute umana se impiegata come legante in pannelli di legno, di lana di roccia (usata come fonoassorbente ed isolante termico), tutti materiali utilizzabili sia negli arredi di uffici che in ambiente domestico.
Download: La valutazione del rischio chimico cancerogeno comparto legno. Dottor Giampaolo Gori, Università di Padova
NB: per scaricare i files in maniera agevole e veloce si consiglia di effettuare prima il login o registrarsi. In questo caso si accederà direttamente ai files cliccati. Diversamente si entrerà nell'area download, poi occorrerà effettuare il login o registrazione, infine tornare nell'area download, scegliere - in questo caso - "Download Linee Guida", quindi selezionare i files interessati.
Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 03 Agosto 2011 12:09 )
Lunedì 29 Agosto 2011 07:02
giuseppe russo
Incentivi Inail alle imprese per la sicurezza
Approvate le linee guida triennali INAIL, che prevedono un stanziamento di 183,6 milioni di euro, attraverso bandi a sportello e a graduatoria, alle imprese che investiranno nella sicurezza sul lavoro.
L’INAIL ha fatto anche il punto sul cosiddetto "Click day” del 12 gennaio 2011, che ha assegnato una prima tranche di contributi da 60 milioni di euro, di cui il 98% a piccole imprese.
Come noto, il meccanismo automatico della prenotazione online dei fondi aveva presentato numerose criticità tecniche e l’enorme mole di accessi aveva provocato per alcuni minuti il blocco totale del portale.
Secondo l'INAIL il meccanismo del bando a sportello, nonostante i problemi riscontrati, resta comunque valido, ma è bene introdurre anche dei meccanismi di bando a graduatoria per sostenere interventi di elevata qualità.
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