Cassazione penale e controlli di sicurezza: il datore di lavoro deve essere meticoloso fino alla pedanteria, e sanzionare i lavoratori “riottosi”
La sentenza n. 31679/2010 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione riprende una linea giurisprudenziale tracciata dagli anni ’90.
Nel caso di un lavoratore caduto in un cantiere mentre eseguiva lavori su un ponteggio senza indossare la cintura di sicurezza, la Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore edile di Trento, colpevole di non aver sufficientemente vigilato sull’uso dei DPI anticaduta.
La sentenza riporta che il lavoratore stava provvedendo ad eseguire una serie di lavori insieme ad altri operai “senza indossare nemmeno l’idonea cintura di sicurezza”, quando la caduta dal ponteggio, ad un’altezza di 6 metri da terra aveva causato al lavoratore lesioni gravissime. L’imprenditore si è difeso in Cassazione sostenendo che non poteva essere considerato responsabile di una inadempienza che era da assegnare esclusivamente agli operai. La Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che il datore di lavoro deve diffondere «la cultura della sicurezza» ai suoi dipendenti ed "attivarsi e controllare fino alla pedanteria" il rispetto, da parte dei lavoratori, delle norme prevenzionistiche.
La Cassazione sottolinea che quello del datore di lavoro, è un compito "molteplice e articolato" che "va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure".
Inoltre, “il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità' del lavoratore e non deve percio' limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare fino alla pedanteria che tali norme siano assimilate dai lavoratori".
La sentenza riprende quindi una linea tracciata da Raffaele Guariniello, che alcuni anni fa evidenziava la necessità, a tutela dei lavoratori, di infliggere a questi richiami formali e sanzioni per costringerli, in caso di inosservanza della norme antinfortunistiche, ad operare in modo sicuro: “in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve
informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi” Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini, in Guariniello, Sicurezza del Lavoro e Corte di Cassazione, Il Repertorio p. 43).
Datori di lavoro, ma anche dirigenti e preposti, secondo le proprie attribuzioni o le deleghe ricevute, dovranno adoperarsi affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro non si riduca ad un mero adempimento cartolare (compilazione di verbali di informazione e formazione) ma dovranno verificare che l’utilizzo dei DPI e più in generale l’attuazione delle norme prevenzionistiche diventi una realtà concreta, attuata nel luogo di lavoro.
Occorre però evitare la tentazione di leggere le sentenze di cui sopra ascrivendo ai soggetti menzionati una responsabilità “quasi oggettiva”: la responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro incontra un (giusto) limite ove il comportamento del lavoratore si concretizzi in una attività del tutto estranea alle modalità di svolgimento dei compiti affidatigli..” (Cass. sez. IV, ud. 05.02.1979)
La Cassazione ha infatti stabilito più volte in passato che “perché l’imprenditore possa considerarsi esonerato da responsabilità per rl’infortunio occorso all’operaio dipendente è necessario che questi agisca di propria iniziativa, senza necessità, all’insaputa del datore di lavoro” e che “solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui egli è adatto , oppure si traduca nell’inosservanza da parte sua di precise disposizioni antinfortunistiche e di ordini esecutivi, è configurabile la colpa dell’ infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione in tutto o in parte della responsabilità degli imprenditori” (Cass. Sez. VI, 1 marzo 1978).
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