Le novità ed agevolazioni relative al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Le agevolazioni legate al possesso del DURC
D.L. 185/2008 e legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2
Il 28 gennaio 2009, con Legge di conversione n. 2, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 29 novembre 2008, n. 185. (misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione, impresa.), norma che apporta importanti innovazioni in tema di DURC.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il DURC deve essere esibito dalle imprese e dai Lavoratori autonomi al Committente o al Responsabile dei lavori per attestare la regolarità tecnico professionale (vedi allegato XVII, rispettivamente punti 1-i e 2-e) Questo documento permette quindi alle imprese di dimostrare di aver regolarmente adempito agli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti dell' INPS e dell' INAIL.
Il D.M. 24 ottobre 2007 ha stabilito le “modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva” e ne ha esteso a tutti i settori economici l’applicabilità rispetto alla disciplina originale, che ne limitava l'applicazione ai settori dell’agricoltura e dell'edilizia, ed ha indrodotto, fra gli adempimenti da effettuare per ottenere il rilascio del DURC, la materia della sicurezza del lavoro.
Il nuovo regolamento contiene in allegato una tabella che elenca le norme la cui violazione impedirà il rilascio del DURC per un determinato periodo di tempo:
| Violazione:
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Periodo di non rilascio del DURC:
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| Art. 589 comma 2 c.p. (omicidio colposo commesso in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni) | 24 mesi |
| Art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) | 24 mesi |
| Art. 590 comma 3 c.p. (lesioni personali colpose) | 18 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 22, comma 3 lett. a), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (sanzioni inerenti prescrizioni di sicurezza nei cantieri) | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 89, comma 1 e comma 2 lett. a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (sanzioni comminate a datori di lavoro e dirigenti, vedi dettaglio riportato in fondo all'articolo) | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 77, comma1 lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (sanzioni comminate a datori di lavoro e dirigenti, vedi dettaglio riportato in fondo all'articolo) | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 58, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 303/1956 (sanzioni comminate a datori di lavoro e dirigenti, vedi dettaglio riportato in fondo all'articolo) | 12 mesi |
| Disposizioni indicate dall’articolo 389, comma1 lett. a) e b), D.P.R: n. 547/1955 (sanzioni comminate a datori di lavoro e dirigenti, vedi dettaglio riportato in fondo all'articolo) | 12 mesi |
| Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 (impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno) | 8 mesi |
| Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (come modificato dall’articolo 36 bis del decreto legge , 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) (misure per il contrasto del lavoro nero vedi dettaglio riportato in fondo all'articolo) | 6 mesi |
| Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (inerente l'utilizzo di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale della forza lavoro regolarmente impiegata) | 3 mesi |
INPS Messaggio 10/06/2009, n. 13327
Il Ministero dal lavoro ha confermato, con risposta ad interpello n. 56/2008, che l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili riguarda esclusivamente le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con esclusione di quelle pur applicando il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse Edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico. Il Ministero si è, però, espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che, nel caso di imprese edili che non occupano operai, il documento di regolarità contributiva sia emesso dalle stesse Casse Edili, sulla scorta dell'indicazione del CCNL Edile quale contratto applicato dall'impresa. Inps e Inail comunicano che, a seguito di questi chiarimenti ministeriali, a partire dal 6 giugno 2009, è stata realizzata un'apposita implementazione all'applicativo di Sportello Unico, contenuta nella versione 3.5.1.17.
vedi anche: DURC autocertificazione e rilascio ecco le FAQ Risposte a domande Frequenti del Ministero del Lavoro
Il DURC è richiesto “anche ai lavoratori autonomi, ancorché privi di dipendenti, nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici, e nei lavori privato dell’edilizia”, stante il disposto dell’art. 3 comma 8, D.Lgs 494/96 che prevede che il Committente svolga verifiche nei confronti degli appaltatori, con esplicito riferimento sia alle “imprese esecutrici” che ai “lavoratori autonomi”.
Il DURC non può essere sosttuito da una autocertificazione (sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 del Consiglio di Stato); la Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), ha previsto che l’accesso delle aziende ad ogni tipo di beneficio, normativo o contributivo, sarebbe stato subordinato al suo possesso.
Il DURC dovrà essere rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda di rilascio, ed avrà validità di:
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1 mese nell'ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici,
-
3 mesi ai fini degli appalti privati in edilizia.Cliccare sull'immagine in alto (carpentiere al lavoro) per accedere allo sportello inail e richiedere il rilascio del DURC
Regolarità contributiva è “la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla normativa rispetto all’intera situazione aziendale”. Si evidenzia poi che la regolarità deve essere accertata alla data di richiesta e deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione. La regolarità contributiva verrà dichiarata anche in pendenza di contenzioso amministrativo e sino a decisione dello stesso. La novità è nel chiarimento che “ai soli fini di partecipazione a gare di appalto”, una omissione contributiva non grave non impedisce il rilascio del DURC. La gravità dell’omissione contributiva è individuata nelle Circolare secondo due parametri, introdotti al fine di escludere dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici quelle aziende che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” :
-
scostamento pari o inferiore al 5% tra somme dovute e versate in riferimento a ciascun periodo di paga o contribuzione
-
scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di pagamento entro 30 giorni dal rilascio del DURC.
Il DURC verrà quindi ugualmente rilasciato se le omissioni contributive accertate avranno uno scostamento tra somme dovute e versate superiore al 5%, ma in presenza di un debito inferiore ai 100 €.
I datori di lavoro, infatti, per poter fruire dei benefici hanno l'obbligo di rispettare gli accordi ed i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, (ove esistenti), stipulati dalle O.O.S.S. comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
In riferimento alla tabella sintetica in apertura dell'articolo, riportiamo un dettaglio delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’art. 9, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del DURC:
Codice penale art 589 comma 2 (24 mesi) – Art. 589 - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Codice penale art 437 (24 mesi) – Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque
omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Codice penale art 590 comma 3 (18 mesi) – Art. 590 - Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L. 1 milione. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno sei mesi o della multa da L.
D.Lgs 494/96 Art. 22 comma 3 lett. a) (12 mesi) – Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. Comma 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli:
- 9, comma 1, lettera a): I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti devono adottare adottano le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza previste per i cantieri secondo l’ALLEGATO IV - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;
- 12, comma 3: I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione e nel piano operativo di sicurezza da loro stessi redatto.
D.Lgs 626/94 Art. 89 comma 1e 2 lett. a) (12 mesi) – Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Comma 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per le violazioni degli articoli 4 commi 2, 4 lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter:
- omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi;
- omessa designazione di RSPP;
- violazioni di progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di macchine nella fabbricazione, progettazione, - - fornitura e installazione di macchine non conformi alla normativa vigente;
- violazioni in materia di appalti, subappalti e contratti d’opera;
- omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione a rumore;
- omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione a polveri di amianto/materiali contenenti amianto e mancato aggiornamento della valutazione in oggetto;
- omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni e mancato aggiornamento della valutazione in oggetto, anche a seguito della relazione sanitaria del medico competente.
- omessa effettuazione di campionamenti in ambiente di lavoro ove previsto, per verificare le misure di prevenzione e protezione attuate per l’esposizione ad agenti cancerogeni;
- omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici e mancato aggiornamento della valutazione in oggetto, anche a seguito della relazione sanitaria del medico competente;
Comma 2. Lett.a) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per le violazioni degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da
- mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alla natura dei rischi e ai mutamenti organizzativi e produttivi;
- omessa attuazione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- mancata adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di istruzioni operative per i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, per evacuare il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- richiesta ai lavoratori di riprendere il lavoro in situazioni in cui permane un pericolo grave ed immediato;
mancata adozione di misure di prevenzione per la salvaguardia della salute della popolazione e per la tutela dell’ambiente esterno;
- omessa adozione di misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
violazioni in materia di appalti, subappalti e contratti d’opera;
mancata adozione di provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
- omessa formazione dei lavoratori, del RLS e degli addetti alla prevenzione incendi e al pronto soccorso;
LUOGHI DI LAVORO: inadempienza delle prescrizioni di sicurezza e di salute previste per i luoghi di lavoro ed in particolare per la rilevazione e lotta antincendio, per i locali adibiti al pronto soccorso e per l’accesso ai luoghi di lavoro ed ai servizi igienici da parte dei portatori di handicap e la mancata adozione di misure di prevenzione e protezione per rendere sicuri i posti di lavoro, ;
ATTREZZATURE DI LAVORO: inadempienza delle prescrizioni di sicurezza e di salute previste per le attrezzature di lavoro, e la mancata adozione di misure di prevenzione e protezione per rendere sicuro l’utilizzo delle attrezzature di lavoro; inadempienza delle prescrizioni di sicurezza e di salute previste per le attrezzature di lavoro utilizzate in quota, quali scale, ponteggi, sistemi di trattenuta e sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; mancata formazione e addestramento dei lavoratori per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
DPI: mancata fornitura e mantenimento dell’efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale, in relazione alla natura dei rischi presenti in azienda; mancato addestramento sull’utilizzo dei DPI dei lavoratori ; mancato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori;
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI: omessa adozione di misure di organizzative e tecniche per evitare la movimentazione manuale dei carichi o per ridurre il rischio durante le suddette operazioni; mancata formazione ed informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
RISCHIO RUMORE: omessa elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione a rumore; mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio, mancata fornitura ed utilizzo dei DPI; mancata formazione ed informazione dei lavoratori in relazione alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
VIDEOTERMINALI: mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio derivante dall’utilizzo del VDT; mancato rispetto delle pause di lavoro previste per l’utilizzo del VDT; mancata formazione ed informazione dei lavoratori in relazione all’utilizzo del VDT; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
amianto: mancata notifica dei lavori con esposizione a polveri di amianto; mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio derivante dall’esposizione a polveri di amianto; mancato effettuazione di campionamenti in ambiente di lavoro; mancata adozione di misure di protezione particolari e mancata fornitura degli idonei DPI qualora i limiti di esposizione fossero superati; mancato rispetto di tutte le prescrizione previste per lavori particolari e lavori di rimozione dell’amianto, con esposizione dei lavoratori a polveri; mancata formazione ed informazione dei; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; mancata elaborazione delle cartelle sanitarie di rischio e del relativo registro degli esposti a cancerogeni;
amiagenti cancerogeni e/o mutageni: mancata sostituzione e/o riduzione dell’utilizzo degli agenti cancerogeni e/o mutageni; mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio derivante dall’esposizione ad agenti cancerogeni; mancato effettuazione di campionamenti in ambiente di lavoro; mancata adozione di misure di protezione particolari e mancata fornitura degli idonei DPI qualora i limiti di esposizione fossero superati;; mancata formazione ed informazione dei; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; mancata elaborazione delle cartelle sanitarie di rischio e del relativo registro degli esposti a cancerogeni;
AGENTI CHIMICI: mancata elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici; mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio, mancata fornitura ed utilizzo dei DPI; mancata formazione ed informazione dei lavoratori; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
AGENTI biologici: mancata richiesta delle autorizzazioni previste per utilizzo di agenti biologici del gruppo 4 nel ciclo produttivo; mancata elaborazione di un documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici; mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio, mancata fornitura ed utilizzo dei DPI; mancato rispetto di prescrizioni specifiche per ambulatori veterinari e sanitari, per laboratori e stabulari e per particolari processi industriali; mancata formazione ed informazione dei lavoratori; mancato rispetto della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; mancata elaborazione del registro degli esposti in caso di malattia e/o decesso;
RISCHIO ESPLOSIONE: mancata adozione di misure di prevenzione e di protezione, organizzative e tecniche per ridurre il rischio; mancata identificazione e classificazione delle zone con pericolo di esplosione; mancata verifica delle installazioni elettriche nei luoghi con rischio di esplosione;
D.Lgs 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” . Art. 77 comma 1 lett. a e b (12 mesi) – CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro ed i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12 (Scavi e fondazioni - lavori di splateamento o sbancamento), 15 (Scavi e fondazioni - lavori con presenza di gas negli scavi),, 17 (Ponteggi ed impalcature in legno - lavori di montaggio e smontaggio opere provvisionali), 24 (Ponteggi ed impalcature in legno - parapetti) primo comma, 27 (Ponteggi ed impalcature in legno - sottoponti) primo, comma, 29 (Ponteggi ed impalcature in legno - andatoie e passerelle) quarto comma, 41 (Ponteggi movibili - parapetti), 49 (Ponteggi movibili – manutenzione) secondo comma, 56 (Trasporto materiali –Impalcature e parapetti dei castelli) primo comma, 57 (Trasporto materiali –montaggio elevatori) primo e secondo comma, 67 (Costruzioni edilizie – Disarmo delle armature) primo e secondo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 (Viabilità cantieri) sesto comma, 10 (Cinture di sicurezza), 11 (Lavori in prossimità di linee elettriche), 13 (Scavi e fondazioni – pozzi scavi e cunicoli), 20 (Ponteggi ed impalcature in legno – disposizioni dei montanti) primo, secondo e terzo comma, 23 (Ponteggi ed impalcature in legno – intavolati) primo e secondo comma, 25 (Ponteggi ed impalcature in legno – ponti a sbalzo), 26 (Ponteggi ed impalcature in legno – mensole metalliche), 28 (Ponteggi ed impalcature in legno – impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio) primo comma, 35, (Ponteggi metallici – caratteristiche di resistenza), 36 (Ponteggi metallici – montaggio e smontaggio), 40 (Ponteggi movibili – impalcatura dei ponti sospesi), 42 (Ponteggi movibili – argani) , 43 (Ponteggi movibili – funi), 44 (Ponteggi movibili – travi di sostegno), 49 (Ponteggi movibili – manutenzione) primo comma, 55 (Trasporto materiali –castelli per elevatori), 56 (Trasporto materiali –Impalcature e parapetti dei castelli) secondo, terzo e quarto comma, 57 (Trasporto materiali –montaggio elevatori) terzo comma, 58 (Trasporto materiali –argani salita e discesa dei carichi), 59 (Trasporto materiali –sollevamento carichi dagli scavi), quarto comma, 62 (Trasporto materiali –transito e attraversamento piani inclinati) secondo comma, 70 ((Costruzioni edilizie – lavori speciali), 72 (Demolizioni – ordine demolizioni) primo comma, 73 (Demolizioni – misure di sicurezza) primo comma, 75 (Demolizioni – sbarramento zona di demolizioni);
D.Lgs 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” . Art. 58 comma 1 lett. a e b (12 mesi) – CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) (fornitura dei mezzi di protezione), ; 6, commi 1 e 3 (altezza, cubatura e superficie dei posti di lavoro) ; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico); 8 (locali sotterranei), 9 commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3 (aerazione luoghi di lavoro chiusi); 13 (umidità); 18 primo, terzo e quarto comma (difesa da agenti nocivi), 20 (difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi); 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma (difesa contro le polveri); 22 (difesa dalle radiazioni nocive); 23, primo e terzo comma (difesa contro le radiazioni ionizzanti); 25 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento); 52 (lavori in ambienti sospetti di inquinamento). Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4 (altezza, cubatura e superficie dei posti di lavoro); 21, sesto e settimo comma (aziende agricole - acqua potabile).
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b) (informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione di protezione); 10, comma 4) (illuminazione artificiale e naturale dei luoghi di lavoro); 11 (temperatura dei luoghi di lavoro); 12 (apparecchi di riscaldamento); 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 1 6 (locali di risposo); 17, primo comma (depositi immondizie per luoghi di lavoro); 18, secondo comma, 19 (difesa e separazione da agenti nocivi nei luoghi di lavoro); 24 (difesa da rumore e scuotimenti); 28, 29 e 30 (pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso necessari per luoghi di lavoro e camera di medicazione); 36, 37, 39, 40, 41 primo e secondo comma, 43,44, 45, 46, 47 (Servizi igienico-assistenziali – acqua, docce, gabinetti, lavabi, spogliatoi, refettorio, locali di riposo e dormitori stabili, di fortuna e temporanei e pulizia dei vari locali); 48, primo e secondo comma (nuovi impianti – notifica); 50, primo comma, 51, primo comma, 53 e 55 (aziende agricole – aziende e lavori, abitazioni e dormitori, acqua potabile, locali sotterranei); 65, secondo comma (prescrizioni degli organi di vigilanza). Alle stesse penalità soggiaciono i datori di lavoro e i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6 (locali di risposo), 31 terzo comma(decentramento del pronto soccorso); 48 (nuovi impianti – notifica) terzo comma; 51, secondo comma (aziende agricole –abitazioni e dormitori)
D.Lgs 547/55 “Norme generali per l’igiene del lavoro” . Art. 389 comma 1 lett. a e b (12 mesi) – CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 27 (Ambienti, posti di lavoro e di passaggio - protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani), 73, 115,120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193(Norme generali di protezione delle macchine - aperture di alimentazione e di scarico delle macchine, dispositivi per le presse in genere, cesoie a ghigliottina, laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri in genere, disposizioni speciali per laminatoi e calandre molto pericolosi, trebbiatrici, gru, argani, paranchi e simili), 276 primo comma e 319 (protezione impianti di macchine e di impianti),
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 34, 17, 37 (Ambienti, posti di lavoro e di passaggio – luoghi di passaggio e luoghi di lavoro esterni, scale a pioli, protezione contro gli incendi mezzi di protezione e lavori in luoghi pericolosi) 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 197, 198, 204, 206, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, [....], 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387 (macchine e attrezzature – messa in moto e arresto dei motori, organi ed elementi per la trasmissione del moto, protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine, comando con dispositivo di blocco multiplo, mole abrasive dpi, seghe circolari, fresatrice da legno, frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori, Telai meccanici di tessitura, Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinamento, gru, argani, paranchi e simili, ascensori e montacarichi, Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici, Impianti ed apparecchi vari, Impianti macchine ed apparecchi elettrici)
D.Lgs 286/98 Art. 22 comma 12 (8 mesi) - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Art. 3 comma da
D.Lgs 66/03 Art. 7 Riposi giornalieri e Art. 9 Riposi settimanali (3 mesi) (solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata) - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
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