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Amianto, esposizione sporadica e debole (ESEDI): ecco cosa fare.

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 Esposizione all’amianto sporadica e di debole intensità, cosa fare

Dal 25 gennaio 2011 la normativa prevenzionistica si è arricchita di un nuovo capitolo: l’approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) all’amianto da parte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Vengono quindi stabiliti parametri che riguardano direttamente ed in modo trasversale una moltitudine di attività lavorative occupanti lavoratori che possono non aver mai avuto una formazione specifica in materia, operando in settori in cui l'esposizione all'amianto è (appunto) un evento sporadico, e la cui esposizione può essere di debole intensità.  In caso di esposizione sporadica e di debole intensità all'amianto, il datore di lavoro è ugualmente tenuto a rispettare quanto disposto dal Titolo IX, Capo 3 del D.Lgs. 81/2008, ad eccezione delle disposizioni elencate all'articolo 249, comma 2. Ma vediamo, prima di esaminare quali siano gli obblighi vigenti, cosa si intende per ESEDI.

Nel documento, scaricabile da questo blog, vengono prese in considerazione attività comuni, come quelle di idraulici, muratori, elettricisti, lattonieri, che si trovano sporadicamente a contatto con materiali contenenti amianto come onduline di eternit, tubazioni in cemento-amianto, per stabilire (in attuazione  all’art. 249 comma 2 del D.Lgs. 81/08) i parametri di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e quelli entro cui i livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore possono essere definiti di debole intensità.

 Occorre premettere che un’attività può essere classificata “ESEDI” se viene effettuata:

·         per massimo 60 ore l’anno

·     se ogni singolo intervento dura non più di 4 ore

·     se non vengono effettuati  più di 2 interventi al mese

 La durata dell’intervento va misurata tenendo conto non solo del tempo necessario all’espletamento dell’attività, ma anche della durata delle operazioni necessarie alla pulizia del sito, alla messa in sicurezza dei rifiuti e alla decontaminazione dell’operatore. Il documento emanato dalla Commissione riporta comunque in premessa che  il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensitàè la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale  di1920 ore annue, cioè 240 giornate lavorate di 8 ore ciascuna.

Il numero degli addetti esposti deve essere limitato il più possibile, e comunque non devono essere impiegati più di tre operatori; l’esposizione massima è fissata in 10 fibre di amianto per litro, riferite ad un periodo di otto ore

Per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di “ESEDI” si devono verificare le condizioni di sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all’art. 21 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

 La Commissione Consultiva permanente riporta inolte, a titolo indicativo e non esaustivo, un primo elenco eventualmente aggiornabile in futuro, comprendente quattro categorie di attività classificabili come ESEDI:

 1.     Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili, come interventi di emergenza per rottura su condotte idriche, finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l’impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo

2.     Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice, come rimozione di vasche e cassoni per l’acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere alla rottura degli stessi manufatti.

3.     Operazioni di incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato, come interventi su MCA non friabile ed in buono stato di conservazione.

4.     Operazioni di sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale, come il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi e attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Ma vediamo cosa dispone l’articolo 249 comma 2 del D.Lgs. 81/2008:

Articolo 249 - Valutazione del rischio

l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta (leggasi: deve valutare) i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

 

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

 

Sono quindi escluse, nel caso le attività lavorative possano classificarsi come ESEDI, le disposizioni elencate agli articoli 250 - notifica all’organo di vigilanza, 251 comma 1 - Misure di prevenzione e protezione, 259 – Sorveglianza sanitaria,  260 comma 1 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio: 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b)” 

La circolare emanata il 25 gennaio 2011 ricorda di assicurare le misure igieniche previste dall’articolo 252 del D.Lgs 81/08, con particolare riguardo per Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie, che dovrano avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. L' inosservanza della disposizione può comportare la sanzione dell’arresto tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente. 

Secondo quanto disposto all'articolo 252, quindi, anche in caso di ESEDI, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro dovrà adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

 

Per approfondire l'argomento, vai alla circolare ESEDI del Ministero del Lavoro, 25.11.2011.  

NB: per scaricare i files in maniera agevole e veloce si consiglia di effettuare prima il login o registrarsi. In questo caso si accederà direttamente ai files cliccati.

  Diversamente si entrerà nell'area download, poi occorrerà effettuare il login o registrazione, infine scegliere "Legislazione", quindi selezionare i files interessati.

Ultimo aggiornamento ( Domenica 13 Febbraio 2011 14:41 )  
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