Thyssen: sentenza storica ? L’elemento psicologico del dolo eventuale come elemento consolidato nell’ordinamento giuridico italiano. L’ omicidio colposo e la rimozione volontaria di cautele
Secondo il giudice, l'amministratore delegato per l'Italia della Thyssenkrupp, Harald Espenhahn, si è «rappresentato la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea Apl5» dello stabilimento Thyssenkrupp di Torino ed ha «accettato il rischio».Espenhahn, malgrado fosse a completa conoscenza dei problemi, «prendeva dapprima la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura», e poi «la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento della linea 5 ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni»; per l'accusa l’amministratore delegato doveva mettere a norma lo stabilimento torinese, ma non lo ha fatto e in questo modo ha “accettato il rischio” che accadesse il disastro. In sostanza, è passata la tesi accusatoria secondo cui l’AD avesse agito con “dolo eventuale”. Ma cos’è il dolo eventuale ?
Si ha dolo eventuale quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi, in sostanza chi – per le ragioni più disparate come evitare un rallentamento nella produzione, risparmiare sui costi della sicurezza- accetta il rischio e mette a rischio la sicurezza dei propri lavoratori. In questo caso l’imprenditore supera con il proprio comportamento il confine fra la colpa e mette un piede nel dolo, seppure nel livello “inferiore” dei vari stadi del dolo.
Agire con dolo eventuale significa, ad esempio,
risparmiare sugli apprestamenti, non far armare uno scavo di profondità superiore ad un metro e mezzo, raffigurando mentalmente la possibilità che le pareti possano franare e seppellire i lavoratori, ma far procedere ugualmente i lavori perché diversamente si sforerebbero i costi preventivati per la realizzazione dell’opera.
Il dolo eventuale è quindi un passo avanti rispetto alla colpa cosciente perché il datore lavoro non opera più con imprudenza, negligenza o imperizia (mancata conoscenza di norme), ma sa, conosce le disposizioni di legge e per mero calcolo non provvede ad adempiere a precise norme prevenzionistiche.
Ovviamente l’imprenditore che opera con dolo eventuale non ha la volontà di arrecare un danno ai propri lavoratori, ma sa perfettamente che ciò potrebbe accadere, si configura mentalmente l’accaduto e lo accetta confidando nella propria conoscenza “del mestiere” e forse nella buona sorte.
Nella sentenza di Cassazione, Sez. IV, 10.10.1996, n. 11024, ritroviamo che "il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, cosi che la volontà investe anche l'evento rappresentato.
Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta". Dunque "al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell' evento, non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto".
Scrive Tullio PADOVANI in Diritto Penale, 7^ edizione: “l’attribuzione del dolo indiretto o eventuale (dove l’attributo di “eventuale” non concerne il dolo, che in realtà deve sussistere, ma il risultato possibile –eventuale-, appunto cui il dolo si riferisce. Il fondamento (e il limite) dell’imputazione dolosa deve, nel dolo eventuale, ravvisarsi –secondo l’opinione più diffusa- nell’accettazione del rischio: quando l’agente ha accettato la possibilità dell’evento, sia pure come risultato “accessorio” rispetto allo scopo della sua condotta, si può affermare ch’esso è voluto”.
In estrema sintesi, per i non addetti ai lavori, attribuire ad un'azione omissiva (la mancata manutenzione degli impianti di estinzione incendi) il dolo eventuale non significa mettere in discussione la dolosità della stessa: l'eventualità del dolo si riferisce, infatti, alla possibilità (= prevedibilità) che detta azione possa avere una eventuale conseguenza / risultato doloso.
Nella fattispecie, lo scopo della mancata manutenzione degli estintori si riconduce ad una finalità di risparmio, stante la prevista chiusura dello stabilimento, con il risultato accessorio dell’eventuale inservibilità dei mezzi di estinzione di estinzione incendi ed i noti e prevedibili eventi funesti occorsi ai lavoratori presenti in fabbrica.
Aggiunge il professor Padovani nel testo edito nel 2004: “il problema dell’accettazione del rischio consiste nell’accertare se l’evento è stato previsto o meno come conseguenza possibile in concreto. Se è così, infatti, l’accettazione del rischio risulta in re ipsa, perché solo il fatto di agire nonostante una tale previsione dell’evento implica la sua accettazione: se il soggetto non avesse inteso correre il rischio, si sarebbe infatti astenuto dalla condotta”.
Ma la sentenza Thyssenkrupp è realmente una svolta nella storia del diritto penale del lavoro italiana ? A dire il vero l’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche è stata già, in passato, motivo di condanna: ritroviamo in Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 aprile 2008 n. 17214: “Nel caso di specie, un datore di lavoro fu dichiarato colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'art. 437 c.p. per “omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale ASL”.
Si era accertato che “i tecnici del servizio SPRESAL della ASL avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento di fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del pantografo (installato presso la s.r.l. di cui l'imputato era amministratore unico) e che quest'ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell'impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine”.
I giudici di merito avevano pertanto ritenuto che “la condotta dell'imputato era sorretta da dolo (cioè dalla coscienza e volontà di commettere un'azione od omissione prevista dalla legge come reato secondo l’ art. 42 c.p.). e non da semplice colpa, avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell'elettricista incaricato ma per avere consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il tempo compreso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, così volontariamente esponendo i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa”.
Darà la sentenza Thyssenkrupp una svolta epocale alla giurisprudenza dei prossimi anni ?
Non dimentichiamo che verranno altri gradi di giudizio, e, forse, sentenze radicalmente diverse.
Intanto il nostro Paese, con questa sentenza, si pone nel contesto del diritto penale del lavoro europeo, un passo avanti agli altri Stati membri, ponendo(forse inaspettatamente) primo fra tutti, un limite ben visibile all'utile di impresa, che non può in nessun caso mettere in budget il rischio dei lavoratori.
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Sentenza Thyssen: cambierà qualcosa ?
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