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Attrezzature da Lavoro: approvate con D.L. 11.04.2011 le modalità di verifica di Sicurezza. L’ Art. 71 del D.Lgs. 81/08

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Attrezzature da Lavoro: approvate con D.L. 11.04.2011 le modalità di verifica di Sicurezza.  

L’ Art. 71 del D.Lgs. 81/08

 
download DL 11.04.2011 verifiche attrezzature di lavoroCon decreto legge dell’ 11 aprile 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha regolato le modalità con cui l’INAIL e le ASL territoriali effettueranno le verifiche sulle attrezzature da lavoro previste dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008. 
Oltre a questi soggetti istituzionali, il D.L. consente l’effettuazione delle verifiche in argomento anche a soggetti privati e pubblici, purché abilitati, stabilendo i criteri di ottenimento dell’abilitazione e le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, una tabella indicante tipologia di attrezzature e periodicità della verifica alla quale queste devono essere sottoposte. (riportiamo comunque l’elenco delle attrezzature soggette a verifica in calce all’articolo per comodità di consultazione).
 
 In particolare, il decreto si inserisce nell’ambito della previsione dell’articolo 71 del D.Lgs. 81/08, “Obblighi del datore di lavoro”, che prevede che il  datore di lavoro debba sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel citato allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL (Nota: il testo di legge demanda tale incarico all’ISPESL, che come sappiamo è poi confluita nel’INAIL) L’inail deve provvedere alla verifica nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità stabilite al comma 13 della stessa norma. Anche le successive verifiche sono effettuate dall’INAIl – ex ISPESL, che dovranno provvedere nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
 
Per l’effettuazione delle citate verifiche di cui al comma 11, anche le ASL e l’INAIL – ex ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. In tal caso, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
 
Le attrezzature soggette a monitoraggio e controllo di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, sono state suddivise, nel testo di legge,  nei gruppi di seguito elencati:
 
       1.1.1. Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico

e) ldroestrattori a forza centrifuga

1.1.2. Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
 
 

 

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 07 Luglio 2011 10:48 )  
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