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dpr 14.09.2011 ambienti confinati, download

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Si chiama D.P.R. 177/2011 o D.P.R. 14 settembre 2011 la norma che regola le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

 Il decreto è così rubricato: “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

 Più nel dettaglio, le misure previste dal provvedimento sono le seguenti:

imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomiin aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,dell’obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento – oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che sono propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;

- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;

- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza maturata in concreto);

- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;

- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Fermi restando i requisiti appena riassunti, il provvedimento impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:

- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

ambienti o spazi confinati dpr 14.09.2011

- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività. Tali procedure potranno anche essere le buone prassi, in corso di approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro.

il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell’ambiente in cui debba svolgersi l’attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino.

Scarica lo schema di dpr 14.09.2011  NB: per scaricare i files in maniera agevole e veloce si consiglia di effettuare prima il login o registrarsi. In questo caso si accederà direttamente ai files cliccati.  Diversamente si entrerà nell'area download, poi occorrerà effettuare il login o registrazione, infine tornare nell'area download, scegliere  - in questo caso - "Download Legislazione", quindi selezionare il file "dpr 14.09.2011 ambienti confinati".

  video: incendi in ambienti confinati

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video: sicurezza in spazi confinati; casi di studio e lezione tecniche operative di sicurezza 

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vedi anche video esplosione in spazi confinati

Ultimo aggiornamento ( Martedì 28 Febbraio 2012 21:26 )  
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