A differenza di altri Paesi europei, il nostro impianto normativo prevenzionistico non ha mai contenuto disposizioni facenti espresso riferimento agli ambienti confinati. Questo termine, infatti non compare nel cd. “Testo Unico”, che disciplina in modo più lato, nel Titolo II “Ambienti di lavoro”, all’articolo 66, i “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”. Le disposizioni in argomento vietano l’accesso dei lavoratori in “pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili”, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri.
Dalla lettura del testo normativo si evince che il D.Lgs. 81/08 pur disponendo in materia di sicurezza sul lavoro per questi particolari ambienti, non dà una definizione degli stessi dal punto di vista costruttivo: l’articolo 66 ne elenca alcuni, e, consentendo un’estensione analogica dell’applicazione della norma ad altri siti non precisati (“e simili “) condiziona l’applicabilità della stessa alla possibilità che possano esservi rilasciati gas deleteri.
In argomento, un mio articolo pubblicato recentemente su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro illustra le novità introdotte in materia dalla nuova norma, anche effettuando una comparazione con la legislazione antinfortunistica vigente in materia di spazi confinati in altri Paesi, Europei ed extraeuropei.
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