Lo scorso 21 dicembre la Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome ha approvato due importanti schemi di accordo sulla formazione di RSPP, lavoratori, dirigenti, preposti:
La maggiore novità del primo accordo è l'aver disciplinato la durata dei corsi per datori di lavoro - RSPP secondo una classificazione del rischio dell'attività lavorativa in tre livelli: Basso, Medio, Alto, per cui, come già avviente per i moduli "B" (art. 32 del D.Lgs. 81/08), a breve anche i corsi per RSPP ex art. 34 avranno una durata correlata al rischio, quindi al macrosettore ATECO di appartenenza dell'impresa. La durata dei corsi aumenta pertanto da 16 ore a, rispettivamente, 16, 32, 48 ore, secondo il rischio sia basso, medio od elevato, con un numero massimo di ore di assenza pari al 10 %.
Da questo punto di vista, si ha finalmente un corso per datori di lavoro - RSPP analogo a quello che devono svolgere i soggetti RSPP - non datore di lavoro, seppure con durata pari - per grosse linee a circa un terzo rispetto ai corsi frequentati da quest'ultima categoria di responsabili del servizio di prevenzione e protezione. E' quindi encomiabile la previsione di corsi di maggiore durata per gli RSPP - datori di lavoro chiamati ad operare in contesti lavorativi caratterizzati da un rischio maggiore, seppure sarebbe auspicabile estendere questa novità ai corsi per RLS, che continuano ad avere una durata di 32 ore indipendentemente dal settore lavorativo in cui opera questa figura.
La tabella macrosettore ATECO - durata corsi è contenuta nell'allegato 2 dell'Accordo, integralmente riportato nell'area download di questo sito, scaricabile liberamente e gratuitamente previa registrazione.
L'Accordo del 21 dicembre stabilisce inoltre (non si sa bene perchè) che i formatori degli RSPP - datori di lavoro debbano avere un'esperienza almeno triennale, quindi superiore a quella prevista per formare gli RSPP non datori di lavoro (due anni), corsi, questi ultimi, che garantiscono una formazione migliore e maggiore. Come dire (mi si consenta un esempio forse un pò eccessivo) che per insegnare negli istituti superiori occorre la laurea specialistica, e per insegnare nelle università basta quella triennale...
Fino alla pubblicazione in gazzetta ufficiale restano validi i percorsi formativi per RSPP - datori di lavoro attualmente in essere.
Il secondo accordo disciplina la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti, stabilendo finalmente (!) durata e contenuto di questi corsi, e regolando la frequenza dei corsi in E- learning. Anche qui sono stati finalmente fissati alcuni punti di importanza notevole, come i requiiti dei formatori e dei soggetti autorizzati ad organizzare i corsi. Evitiamo di ripetere pedissequamente il contenuto degli accordi che sono una tantum chiarissimi e sintetici, ed agevolmente scaricabili, per rimandarvi direttamente al testo degli stessi:
(Si consiglia di fare preventivamente il login o registrarsi per accedere direttamente ed in modo più agevole ai files):
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